Le donazioni effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di quelle per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative:
Per le persone fisiche
Le donazioni sono:
– detraibili dall’imposta lorda per un importo pari al 30% del loro ammontare fino ad un massimo di Euro 30.000 (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore);
– deducibili nel limite del 10% del proprio reddito personale (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017).
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
I due benefici sono alternativi e non cumulabili tra loro.
Per le aziende
Le donazioni sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Ai fini della deduzione fiscale è necessario che:
a) per i versamenti in denaro, si utilizzi la banca o la posta e si conservi la relativa ricevuta;
b) per le erogazioni in natura, una documentazione che possa attestare il valore normale (listini, tariffari, ecc.) e la ricevuta rilasciata dal beneficiario con la descrizione analitica dei beni erogati e del loro valore.
E’ obbligatorio quindi conservare la suddetta documentazione (che può essere richiesta dall’Amministrazione Finanziaria). La sola ricevuta rilasciata dall’Ente relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini della detrazione fiscale.